Controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici
Questo atto sostituisce la precedente DGR n. IX/2601 del 2011.
” Si elencano di seguito le principali novità :
” ” ” Recepimento del DPR 74/2013 e della Legge 90/2013 che modifica la definizione del D. Lgs. 192/2005;
” ” ” Nuova definizione di impianto termico e del relativo ambito di applicazione, includendo gli impianti con potenza maggiore a 5 kW;
” ” ” Inserimento nella regolamentazione di tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Per questi ultimi viene inoltre determinata la temperatura minima di esercizio;
” ” ” Esclusione dalla disciplina regionale sugli impianti termici di:
– Radiatori individuali, termocucine, cucine economiche, caminetti aperti
– Impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da macchine frigorifere, collettori solari o pompe di calore con potenza inferiore a 12 kW
– Impianti coinvolti nei processi produttivi;
” ” ” Trasmissione dei modelli dichiarativi esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT);
” ” ” Identificazione in modo univoco di ciascun impianto termico mediante “Targatura”. A partire dall'1 agosto 2014 un codice univoco consentirà l'identificazione dell'impianto. La targatura degli impianti avverrà al momento dell'installazione o alla prima manutenzione utile. Questo agevolerà l'analisi del parco impianti esistente sul territorio regionale, anche ai fini di un miglior monitoraggio della qualità dell'aria, e la diffusione di impianti alimentati con energie rinnovabili;
” ” ” Conferma delle tempistiche di manutenzione già in vigore in Lombardia. Frequenze maggiori sono ammesse solo per motivi di sicurezza, riportati dall'installatore o dal manutentore sul libretto di uso e manutenzione;
” ” ” I nuovi impianti a biomassa devono essere installati secondo quanto previsto dal DM 37/08 e dall' 1 agosto 2014 dovranno rispettare i rendimenti minimi determinati. Gli stessi dovranno inoltre essere dotati di “ibretto di impianto”;
” ” ” Dall' 1 agosto 2014 gli impianti a biomassa dovranno essere manutenuti, in relazione alla loro potenzialità , con la seguente cadenza minima:
– Minore di 15 kW ogni 2 anni
– Uguale o maggiore di 15 kW ogni anno;
Dall'1 agosto 2014 tutte le Autorità competenti (Regione, Province e Comuni con più di 40.000 ab.) utilizzeranno esclusivamente lo strumento del Portafoglio Digitale per l'incasso dei contributi a loro dovuti. Questo strumento è già in uso presso 7 dei 33 Enti Locali competenti al controllo e all'ispezione degli impianti termici.
Sono esentati dal pagamento dei contributi: gli impianti di climatizzazione estiva, gli impianti alimentati da biomassa legnosa, le pompe di calore e gli scambiatori delle reti di teleriscaldamento.