Aggiornamento Rspp Datore di Lavoro scadenza

sicurezza_lavoroPer l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi ai”  sensi”  dell'articolo”  95″  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono sostenere i corsi di aggiornamento entro il 10/01/2014.


Secondo il punto 9 di tale Accordo, infatti, riguardante i crediti formativi:
” 
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione”  di”  cui”  al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino”  di”  aver”  svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una”  formazione”  con contenuti”  conformi”  all'articolo”  3″  del”  D.M.”  16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai”  sensi”  dell'articolo”  95″  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento”  secondo”  le”  modalità  indicate al punto 7 del presente accordo e quindi i datori di lavoro di cui al quesito, che hanno usufruito dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, continuano ad essere esonerati anche dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole di cui al punto 5, fermo restando che tali datori di lavoro debbano comunque, così come indicato nel comma 3 dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 81/2008, aggiornarsi con le nuove modalità  indicate nel punto 7 dello stesso Accordo.
” 
Secondo tale ultimo punto 7 riguardante l'aggiornamento inoltre:
” 
L'aggiornamento che ha periodicità  quinquennale (cinque”  anni”  a decorrere dalla data”  di”  pubblicazione”  del”  presente”  accordo), ha durata, modulata”  in”  relazione”  ai”  tre”  livelli”  di”  rischio”  sopra individuati, individuata come segue:

” ” ” ” ”  BASSO 6 ore
” ” ” ” ”  MEDIO 10 ore
” ” ” ” ”  ALTO 14 ore

L'obbligo di aggiornamento va”  preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche”  a”  coloro”  che abbiano frequentato”  i”  corsi”  di”  cui”  all'articolo 3″  del”  decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei”  corsi,”  ai”  sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli”  esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è”  individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione”  del”  presente”  accordo”  e”  si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5 e quindi i datori di lavoro di cui al quesito, alla pari di tutti gli altri datori di lavoro, hanno comunque l'obbligo di aggiornarsi con l'unica differenza che il termine entro il quale devono farlo non è quello dei cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo ma dei due anni dalla stessa data e cioè entro l'11/1/2014 e ciò per l'evidente motivo che avendo gli stessi usufruito dell'esonero dalla formazione di base ad essi viene chiesto di doversi aggiornare entro tempi più brevi.


Articolo 95 Decreto legislativo n”°626, 19 settembre 1994

In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

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