Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale

Organo: Direzione generale, Direzione centrale prestazioni
Documento: Circolare n. 50″ del 10 ottobre 2013
Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1″° luglio 2013.

Quadro normativo

  • D.p.r. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni.
    Artt. 76-80-85-116-124-218-223-235.
  • D.p.r. 448 del 27 aprile 1968: “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
  • Legge 780 del 27 dicembre 1975: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”.
  • Legge 251 del 10 maggio 1982: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
  • Circolare Inail 24 del 12 maggio 1982: “egge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.
  • Circolare Inail 41 dell'11 luglio 1985: “Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis – Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile”.
  • Circolare Inail 56 del 6 novembre 1991: “Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1″° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1″° luglio 1991”.
  • Legge 243 del 19 luglio 1993: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica”.
  • Legge 81 dell'11 marzo 2006: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità  d'impresa”.
  • Legge 296 del 27 dicembre 2006: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, comma 778.
  • Determina del Presidente 105 del 18 aprile 2013: “Rivalutazione dal 1″° luglio 2013 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e Tecnici sanitari di radiologia autonomi”.
  • Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1″° luglio 2013 nel settore industria”.
  • Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1″° luglio 2013 nel settore agricoltura”.
  • Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1″° luglio 2013 in favore dei medici radiologi”.
  • Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013: “Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1″° luglio 2013”.
Premessa
Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1″° luglio 2013.
Di conseguenza, con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità  territoriali ai fini della riliquidazione.

1. Liquidazione delle prestazioni

1.1. RENDITE PER INABILITà€ PERMANENTE
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità  permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 76,111:

Settore industriale

Retribuzione annua minima euro 15.983,10
Retribuzione annua massima euro 29.682,90

” 

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.122,022. In particolare:
Settore agricolo

Lavoratori subordinati a tempo determinato Su retribuzione annua convenzionale euro 24.122,02
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:” 
minimo
euro 15.983,10
massimo euro 29.682,90
Lavoratori autonomi Su retribuzione annua convenzionale euro 15.983,103

Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomioperano le seguenti misure retributive annue:

tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

Eventi anni 2005 precedenti euro 25.317,11 x 1,0302 = euro 26.081,69
Eventi anno 2006 euro 25.129,94 x 1,0302 = euro 25.888,86
Eventi anno 2007 euro 25.792,97 x 1,0302 = euro 26.571,92
Eventi anno 2008 euro 25.573,43 x 1,0302 = euro 26.345,75
Eventi anni 2009,2010,2011, 2012 euro 25.566,87 x 1,0302 = euro 26.338,99
” 
Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua:

medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

Retribuzione convenzionale euro 59.273,59

1.2. ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.108,62.
Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 59.273,59secondo le seguenti percentuali:

  • un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
  • un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto negli altri casi.

1.3. INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato4 Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 41,875
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Lavoratori autonomi Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: euro 47,076

2. Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni7, secondo i seguenti criteri:

2.1 RENDITE PER INABILITà€ PERMANENTE:
Nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono8:

Nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono8:

per l'anno 2011 e precedenti 1,0302
per l'anno 2012 e I semestre 2013 1,0000

Nel settore agricolo la riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:

Nel settore agricolo la riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a tempo determinato Su retribuzione annua convenzionale euro 24.122,029
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1″° gennaio 1982 Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:
minimo
euro 15.983,10
massimo euro 29.682,90
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1″° gennaio 1982 Su retribuzione annua convenzionale euro 24.122,02
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1″° giugno 1993 Su retribuzione annua convenzionale euro 24.122,02
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1″° giugno 1993 Su retribuzione minimale del settore industriale euro 15.983,1010

2.2. Integrazione rendita
Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2013 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione (20 settembre 2013), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

2.3. Assegno per assistenza personale continuativa
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 526,2611.

2.4. Assegni continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi12 vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

Gli importi degli assegni continuativi12vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

INABILITà€ (%) SETTORE INDUSTRIALE SETTORE AGRICOLO
Da 50 a 59 euro 295,31 euro 369,89
Da 60 a 79 euro 414,31 euro 516,15
Da 80 a 89 euro 769,24 euro 886,12
Da 90 a 100 euro 1.185,10 euro 1.256,07
100 + a.p.c. euro 1.712,07 euro 1.782,33


3. Indirizzi operativi alle unità  territoriali ai fini della riliquidazione.

Le Unità  territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:
a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata13;
b) speciali “assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale”14, che al 1″° luglio 2013 dovranno essere adeguati15 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi16;
c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale prestazioni, riguardanti le:

  1. liquidazioni particolari (cod. 2-3);
  2. rendite cessate successivamente al 1″° luglio 2013 per i settori industria e agricoltura e medici radiologi;
  3. rendite unificate.

Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2012 va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole17.
In occasione della rivalutazione decorrente dal 1″° luglio 2013 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già  acquisite.

3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore
Con effetto dall'anno 200618 è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari19 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore20.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2013, sempre che siano state effettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano.

3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica

La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

3.3 Azione di surroga e regresso – aggiornamento valori capitali delle rendite.
Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali – in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso – sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1″° luglio 2013.
Le Unità  operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2013.
Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già  rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

Il Direttore generale
” 

1D.M. 10 giugno 2013.
2D.M. 10 giugno 2013.
3Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
4Decreto legge 2 del 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni in legge 81 dell' 11 marzo 2006.
5Legge 54/1982 e circolare Inail 24/1982.
6Legge 243/1993, art. 14, lettera d).
7Allegato 5.
8Testo unico, art. 116 e decreto ministeriale del 15 ottobre 2004.
9D.p.r. 448 del 27 aprile 1968.
10Legge 243/1993, art. 14, lettera d).
11Testo unico, artt. 76 e 218 e legge 251/1982.
12Testo unico, artt. 124 e 235 e legge 780/1975.
13Allegato 5: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
14Legge 248/1976.
15Legge 251/1982, art. 11.
16Circolare Inail 41/1985.
17Testo unico, art. 80.
18Legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778.
19Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.
20Decreto legge 115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 168 del 17 agosto 2005.

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