Decreto 6 agosto 2013 , sorveglianza Sanitaria

Sorveglianza sanitaria: la trasmissione dei dati rimandata a Marzo 2014

Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: “«Contenuti e modalità  di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”».


Il Ministero della Salute con decreto 6 agosto 2013 rimanda l'obbligo informativo dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.( Entro il primo trimestre”  dell'anno”  successivo”  all'anno”  di avvenuta”  costituzione”  della”  piattaforma”  informatica” ”  predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun”  anno”  successivo )

DECRETO 6 agosto 2013″ 

Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: “«Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”». (13A07415) (GU Serie Generale n.212 del 10-9-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,”  n.”  81,”  e”  successive modificazioni, recante “Attuazione dell'art. 1 della legge”  3″  agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e in particolare l'art. 40;
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Visto il decreto-legge 31″  maggio”  2010,”  n.”  78,”  recante”  “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio”  2010, n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il”  quale”  prevede”  la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza”  del”  Ministero”  del”  lavoro”  e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della”  salute,”  di”  concerto”  con”  il Ministro”  del”  lavoro”  e”  delle”  politiche,”  9″  luglio”  2012″  recante “Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati”  sanitari”  e”  di”  rischio”  dei”  lavoratori,”  ai”  sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di”  tutela della salute e della sicurezza”  nei”  luoghi”  di”  lavoro”,”  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173;

Considerato”  che”  lo”  strumento”  informatico”  univoco” ”  in” ”  ambito nazionale di raccolta dei dati di cui”  all'allegato”  3B”  e'”  divenuto operativo solo a decorrere dal 1″° giugno 2013;

Dato atto che le principali associazioni rappresentative dei medici competenti hanno segnalato le difficolta' di accesso e utilizzo della piattaforma informatica predisposta per la trasmissione dei dati”  cui all'allegato”  3B”  del”  sopra” ”  citato” ”  decreto” ”  ministeriale, che conseguentemente non consentirebbe il rispetto del”  previsto”  termine del 30 giugno 2013;

Ritenuto necessario concedere ai”  medici”  competenti”  un”  ulteriore periodo di tempo per adempiere agli obblighi informativi e consentire un'adeguata lettura sulla rispondenza, in chiave”  epidemiologica,”  su scala regionale e nazionale, dei”  dati”  richiesti”  dall'allegato”  3B, stabilendo che gli stessi dati”  debbano”  essere”  trasmessi”  entro”  il primo” ”  trimestre” ”  dell'anno” ”  successivo” ”  all'anno” ”  di” ”  avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL;

Considerato che la proroga del periodo di sperimentazione”  consente anche di”  verificare”  l'efficacia”  delle”  procedure”  informatiche”  di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell'allegato”  3B,”  al fine della programmazione e valutazione dell'attivita' di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
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Decreta:
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Art. 1
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1. All'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 9 luglio 2012, i commi da”  1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Entro il primo trimestre”  dell'anno”  successivo”  all'anno”  di avvenuta”  costituzione”  della”  piattaforma”  informatica” ”  predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun”  anno”  successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi”  competenti”  per”  territorio”  le”  informazioni”  dell'anno”  di riferimento relative ai dati aggregati”  sanitari”  e”  di”  rischio”  dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria,”  utilizzando”  a”  tal fine l'allegato II del presente decreto.

2.”  Sentite”  le”  associazioni”  scientifiche”  del” ”  settore,” ”  con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40,”  comma”  2-bis,”  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,”  possono”  essere”  apportate modifiche relative ai”  contenuti”  degli”  allegati”  3A”  e”  3B”  e”  alle modalita' di trasmissione dei dati.”

2. Le modifiche apportate dal comma 1 entrano in vigore”  il”  giorno successivo alla pubblicazione del”  presente”  decreto”  nella”  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo”  per”  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della”  Repubblica Italiana.
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Roma, 6 agosto 2013
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Il Ministro della salute: Lorenzin” ” ” ” ” ” ” ”  ” 
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Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini” ” ” ” ” ”  ” 

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute”  e”  Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 4

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