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decreto fareLa Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (“decreto del fare“)

decreto fareVedi Legge 9 agosto 2013 n. 98

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decreto fareSemplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro

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decreto fareNota CISL LEGGE 9 Agosto 2013 , 98

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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013
, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116) (GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI
CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

  • Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
  • Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili
  • Disposizioni in”  materia”  di”  trasmissione”  in”  via”  telematica”  del certificato medico di”  gravidanza”  indicante”  la”  data”  presunta”  del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione”  di gravidanza
  • Soppressione certificazioni sanitarie
  • Omologazioni delle macchine agricole

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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013Scarica documento delle modifiche apportate alla sicurezza lavoro

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decreto del fare pdfScarica decreto del fare ( PDF )

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abstract

Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.

Duvri

Limitatamente ai settori di attività  a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività  del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività  delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.” 

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