Competenze dei geometri nella progettazione degli impianti fotovoltaici

CIRCOLARE N. 221 , CNI

Oggetto:competenze dei geometri nella progettazione”  degli impianti fotovoltaici– invio studio predisposto”  dal Centro Studi CNI.

Diverse note pervenute dagli Ordini provinciali hanno posto la questione circa l'inclusione, tra le competenze dei geometri, della progettazione degli impianti fotovoltaici.

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale ha elaborato”  l'allegato”  documento”  che fa luce sulla problematica, giungendo”  alla conclusione”  che i geometri,”  in”  quanto”  liberi”  professionisti”  iscritti all'albo,”  non”  dispongono di alcuna”  competenza” ”  nella”  progettazione di impianti fotovoltaici, indipendentemente dalla potenza degli impianti medesimi.

Soltanto”  in quanto tecnici abilitati ai sensi degli artt.”  4 e 5 del DM n.37/2008,”  i geometri, come” ”  pure” ”  altre” ”  figure” ”  (professionali” ” ”  e” ”  non),” ”  possono” ”  progettare” ” ”  impianti”  fotovoltaici limitatamente a quelli di potenza non superiore”  a 6 KW.

Per dirimere la questione”  il”  documento”  rinvia”  ai contenuti”  del decreto”  ministeriale”  22 gennaio 2008 n. 37 (“Regolamento”  concernente”  l'attuazione”  dell'articolo 11- quaterdecies, comma13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in”  materia di attività ”  di installazione”  degli impianti”  all'interno”  degli”  edifici”); rinvio”  obbligato in”  quanto l'impianto fotovoltaico è un impianto”  di produzione di energia elettrica.

Proprio”  in”  tema”  di progettazione di impianti, l'art. 5 del DM 37/2008″  afferma”  che, per installare, trasformare e ampliare gli impianti di produzione”  di energia elettrica, il progetto deve essere”  redatto” ”  da” ”  un”  “professionista”  iscritto”  negli”  albi” ”  professionali”  secondo la”  specifica competenza tecnica richiesta” qualora la potenza dell'impianto superi i 6 KW di potenza, mentre potrà  essere fatto”  da un tecnico abilitato (ai sensi del DM) se inferiore”  a tale soglia.

Poiché”  l'art. 16″  del”  Regio”  Decreto”  11″  Febbraio”  1929″  n. 274″  (“Regolamento” ”  per”  la professione”  del geometra“) non”  menziona”  tra”  le competenze”  degli iscritti”  all'albo”  dei geometri quelle relative alla progettazione”  di “impianti”, si deve escludere- conclude lo studio predisposto dal Centro Studi – che un professionista iscritto all'albo dei geometri possa predisporre il progetto per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 KW.

Il geometra, semmai, potrà , invece, progettare solo ed esclusivamente impianti di potenza inferiore ai 6 KW, non in forza del suo titolo professionale e dell'iscrizione al relativo albo, ma in quanto tecnico abilitato ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 37 /2008.

Si rinvia comunque alla lettura integrale del documento allegato.

Cordiali saluti.

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