Amianto lavoratori rischi connessi all’esposizione

Amianto, in Gazzetta UE la Direttiva 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione. Il testo della Direttiva (UE) 2023/2668, volta a fornire maggiore protezione ai lavoratori esposti all’amianto, modifica considerevolmente le disposizioni della Direttiva 2009/148/CE. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L del 30/11/2023.

Amianto in greco (Amiantos) significa immacolato, ma anche incorruttibile. il termine asbesto equivale ad amianto, e in greco significa perpetuo, inestinguibile.

L’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Si ottiene a seguito di un’attività estrattiva, e il suo nome deriva dalla parola Asbesto che tradotto significa “Che non si spegne mai”.

La direttiva 203/2668 del 22/11/23 definisce i nuovi obbiettivi per gli Stati Europei in materia di protezione dei lavoratori nei confronti dei manufatti contenenti amianto.

La Direttiva definisce l’ambito di applicazione: tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.
Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione basate sulla microscopia elettronica, un metodo più moderno e sensibile.
Prevedono inoltre misure di prevenzione e protezione rafforzate, quali l’ottenimento di autorizzazioni speciali per la rimozione dell’amianto e la verifica dell’eventuale presenza di amianto negli edifici più vecchi prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di manutenzione. Questo passo è particolarmente importante alla luce dell’obiettivo dell’UE di promuovere le ristrutturazioni energetiche nell’UE, che potrebbe comportare la ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030.

All’articolo 11, il primo comma recita :

«Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all’amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti.

Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.»

DIRETTIVA (UE) 2023/2668 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro
Download DIRETTIVA (UE) 2023/2668

Situazioni sui cantieri Sbagliato – giusto

Situazioni sui cantieri Sbagliato – giusto. Memorandum, PDF. SUVA 2024

Descrizione

Se si guarda la statistica degli infortuni, si nota che la scarsa consapevolezza in tema di sicurezza sui cantieri è sempre all’ordine del giorno.

«Piccoli dettagli» come un casco mancate, un fissaggio inadeguato del ponteggio, un’apertura nel pavimento non coperta possono spesso avere gravi conseguenze.

Le figure maggiormente colpite sono gli apprendisti, i giovani lavoratori, gli ausiliari e il personale temporaneo.

Voi lo sapete meglio di chiunque altro: il cantiere non è solo un luogo caratterizzato da numerosi pericoli, ma è altamente frequentato anche da persone con conoscenze linguistiche inadeguate. Pertanto vi mettiamo a disposizione un opuscolo senza descrizioni. Infatti, è noto che un’immagine vale più di mille parole.

L’opuscolo:

  • contiene più di cento illustrazioni
  • mostra le situazioni che causano infortuni più frequentemente
  • contrappone i comportamenti giusti a quelli sbagliati con immagini

Distribuite la pubblicazione al vostro personale. Se date maggiore importanza a determinati aspetti, abbinate la consegna dell’opuscolo illustrato a una breve istruzione. E fate capire al vostro team che il cantiere può diventare più sicuro solo se tutti si impegnano per migliorare la sicurezza.

Situazioni sui cantieri Sbagliato - giusto. Memorandum, PDF. SUVA 2024
download Situazioni sui cantieri

Spesso si parla di sicurezza nei cantieri, facendo riferimento alla necessità di garantire elevati livelli di prevenzione e protezione in un ambiente di lavoro caratterizzato da un’alta incidenza infortunistica, spesso con eventi anche gravi o mortali.

Il cantiere è un luogo di lavoro caratterizzato sempre da una evoluzione nel tempo delle caratteristiche dell’ambiente e delle lavorazioni svolte.

A questo contesto, che determina una maggiore difficoltà nel definire e mantenere le corrette procedure di lavoro in sicurezza, si aggiunge che spesso le attività svolte sono caratterizzate da rilevanti rischi di infortunio (si pensi ai lavori in quota, scavi, sollevamento e movimentazione di carichi).

Garantire la sicurezza nei cantieri è pertanto una sfida che coinvolge competenza, professionalità ed esperienza di tutte le figure che operano in tali contesti.

Protezione della pelle

Due documenti SUVA 2024 Protezione della pelle sul posto di lavoro.

Sul lavoro le mani, in particolare, ma anche gli avambracci, il collo e il viso vengono in contatto con sostanze di ogni tipo. Per esempio detergenti, disinfettanti e solventi, malta e prodotti chimici: l’elenco è lungo. Il contatto costante con questi prodotti provoca irritazioni e può scatenare eczemi e allergie. Nei casi più estremi, il personale qualificato deve cambiare professione.

Le lesioni cutanee interessano soprattutto le mani. Poiché sono lo strumento più importante dei vostri collaboratori, meritano di essere adeguatamente protette. Con la nostra lista di controllo potete analizzare il vostro piano di protezione della pelle ed eventualmente ottimizzarlo.

In genere le misure sono facili da attuare e i vantaggi superano di gran lunga i costi. Potete già fare molto informando esaustivamente il personale specializzato e fornendo guanti, detergenti e prodotti curativi rispettosi della pelle.

Vale la pena rispondere alle domande della nostra lista di controllo: così potrete affrontare il tema della protezione della pelle in modo mirato. Darete così una mano al vostro personale!


industria alimentare

Il personale che lavora nell’industria alimentare e nella gastronomia soffre spesso di eczema alle mani. Ciò è dovuto al frequente lavaggio delle mani, ai disinfettanti che seccano la pelle e ai detergenti aggressivi.

Le malattie cutanee possono portare all’incapacità lavorativa, obbligando a cambiare professione. La lista di controllo della Suva aiuta a evitare situazioni simili.

Verificate, per esempio, se i detergenti e disinfettanti possono essere sostituiti con prodotti meno irritanti per la pelle. Fornite inoltre guanti adeguati e saponi rispettosi della pelle.

Fornite alle vostre collaboratrici e ai vostri collaboratori dei guanti protettivi, creme e lozioni nutrienti. Sensibilizzate il vostro personale sui rischi delle malattie cutanee. Se si verificano cambiamenti della pelle, la persona interessata deve essere immediatamente esaminata da un medico.

Scaricate la lista di controllo «La protezione della pelle nell’industria alimentare e nei servizi di ristorazione collettiva e catering» e verificate la situazione nella vostra azienda per individuare le possibilità di miglioramento.

Oltre ai punti da verificare, nella lista di controllo trovate anche i principi della protezione della pelle durante la lavorazione degli alimenti oltre a un modello per un piano per la protezione della pelle nei servizi di ristorazione.


sicurezza sul lavoro ristorazione. Il personale che lavora nell’industria alimentare e nella gastronomia soffre spesso di eczema alle mani. Ciò è dovuto al frequente lavaggio delle mani, ai disinfettanti che seccano la pelle e ai detergenti aggressivi. SUVA 2024
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Protezione della pelle sul posto di lavoro
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LAVORATORI MARITTIMI

SECONDO RAPPORTO SUI LAVORATORI MARITTIMI. Il monografico “Attività e fattori di rischio dei lavoratori del mare” rappresenta il secondo rapporto sulla sicurezza dei lavoratori marittimi. A differenza del primo rapporto, viene introdotto anche il tema della salute, in modo da avere un quadro completo dei rischi, degli infortuni e delle malattie di questo particolare settore. INAIL 2024

INTRODUZIONE

Questo secondo rapporto sui lavoratori marittimi esordisce, come quello precedente (Gli infortuni dei lavoratori del mare), con un quadro socio-economico che delinea le caratteristiche e l’ambito in cui si possono innestare le azioni di prevenzione.

La ricerca, poi, offre una panoramica globale della sicurezza e della salute nel settore: dopo un’analisi degli infortuni nel comparto (che coinvolge anche alcune osservazioni sulla scheda di rilevazione degli eventi stessi), sono esaminate la percezione del rischio da parte dei lavoratori e le malattie professionali monitorate attraverso il sistema Malprof per le segnalazioni alle Asl. Un approfondimento particolare, infine, è dedicato all’esposizione all’amianto presente nelle navi.

I ricercatori del Dimeila (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail) svolgono da tempo un’attività di ricerca mirata a sviluppare conoscenze sui rischi lavorativi attraverso la sorveglianza degli infortuni, cui nel 2018 è stata dedicata la pubblicazione Gli infortuni dei lavoratori del mare.

Il presente studio prosegue nell’approfondimento degli aspetti legati al lavoro in mare, integrando le diverse fonti informative disponibili ed ampliando la rete collaborativa a livello istituzionale.

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Sicurezza e Archeologia – Cantieri archeologici

Sicurezza & Archeologia – Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale. INAIL 2024

Il settore dedicato alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico e artistico è caratterizzato da addetti e operatori altamente specializzati, per i quali i rischi professionali vanno attentamente individuati e valutati in contesti caratterizzati da specifiche esigenze, correlate alla varietà di figure professionali, contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro e con formazione ben distinta fra loro, e alla necessità di assicurare, insieme alla tutela dell’incolumità dei lavoratori e degli altri operatori, l’attenzione al valore storico e artistico del bene sul quale si interviene che obbliga, spesso, ad una organizzazione del lavoro non standardizzata.

IL CONTESTO

La promozione del patrimonio culturale italiano attraverso la valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, artistici e storici pone anche il tema della tutela dei professionisti del settore, con tutte le sue peculiarità. In particolare, la salute e sicurezza sul lavoro è un elemento irrinunciabile negli interventi volti a favorire il miglioramento delle conoscenze del patrimonio archeologico e a garanti- re continuità alle attività di ricerca scientifica e storica.

Essa rappresenta anche una priorità negli interventi di messa in sicurezza, recupero, sistemazione di siti di rilevanza storico-archeologica per l’accessibilità e fruibilità nell’ambito di iniziative di inclusione sociale e culturale, di valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico.

L’accordo di collaborazione tra il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno, e l’Università di Siena – Dipartimento Scienze storiche e dei Beni culturali si pone l’obiettivo di analizzare le specificità e le particolari esigenze di questi contesti lavorativi in cui la salvaguardia della salute e sicurezza degli operatori si affianca alla salvaguardia del bene culturale.

Sicurezza e Archeologia - Cantieri archeologici tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale. INAIL 2024. Download
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Lavorare sicuri AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

L’opuscolo, aggiornato rispetto al 2015, vuol essere uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro. Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri – edizione 2024. INAIL


INTRO

Da diversi anni, l’Inail è impegnato in prima linea nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e nello sviluppo di una cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questo opuscolo, aggiornato rispetto al 2015 tenendo conto degli sviluppi legislativi in materia, vuol essere uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e mutageni in ambito lavorativo. Tra gli agenti cancerogeni e mutageni esistenti (fisici, biologici e chimici), il presente lavoro è dedicato nello specifico agli agenti chimici, siano essi sostanze o miscele, così come normati dal Titolo IX, Capo II del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La conoscenza delle problematiche correlate alle suddette tipologie di agenti costituisce un patrimonio cognitivo indispensabile per lavorare correttamente riducendo al minimo i rischi lavorativi per la sicurezza e la salute.

SCHEDE

Il taglio pratico che la sezione delle schede, in particolare, conferisce all’opuscolo vuole renderlo uno strumento operativo di facile consultazione. È rivolto ai datori di lavoro, ai lavoratori e a tutte le figure professionali che si occupano a diverso titolo di salute e sicurezza sul lavoro.

Perché è solo dalla consapevolezza del ruolo di tutti gli attori coinvolti che può scaturire un luogo di lavoro più sicuro.

Sono diverse centinaia gli agenti potenzialmente cancerogeni per l’uomo identificati dall’International agency for research on cancer (Iarc). Tali agenti sono in grado di provocare alterazioni genetiche e/o neoplasie nei soggetti esposti.

Il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione e insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale, che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale, e la difficoltà nel redigere anamnesi accurate.

Lavorare sicuri AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione agenti cancerogeni mutageni luogo di lavoro
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Le novità previste. INL

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  INL: le novità previste nel Decreto Legge n. 19/2024.

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 521 del 13 marzo 2024, con la quale ha fornito alcune indicazioni circa le novità contenute nel Decreto Legge n. 19/2024.

DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1)

L’art. 29, comma 1, de D.L. n. 19/2024 è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…)”

Si introduce poi un comma 1175-bis, prevedendo che resti fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Appalto e distacco (art. 29, comma 2)

Nell’ambito della disciplina in materia di appalto il legislatore introduce due importanti novità.

Anzitutto si introduce un nuovo comma 1-bs all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 che riconosce al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.

In secondo luogo, si provvede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero” (art. 29, comma 3)

L’art. 29, comma 3, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L.73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5)

L’art. 29, commi 4 e 5, intervengono a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente. L’intervento prevede sostanzialmente che le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate ad opera del D.Lgs. n. 8/2016, tornino ad avere rilevanza penale. In tal caso le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante – già prevista dall’art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015 ora abrogato – nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6)

L’art. 29, comma 6, è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali. In particolare, si prevede ora che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato. Inoltre, si prevede che, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti ecc.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Si conferma inoltre la non applicazione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Lista di conformità (art. 29, commi 7-9)

I commi da 7 a 9 dell’art. 29 prevedono che, laddove all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilasci un attestato e iscriva l’impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”.

I datori di lavoro per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.

Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13)

I commi da 10 a 13 dell’art. 29 prevedono, in materia di appalti pubblici e privati in edilizia, che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Qualora tale verifica non sia effettuata – in ambito pubblico, per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro, in ambito nel privato, per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro – scattano delle conseguenze sanzionatorie.

L’accertamento delle violazioni è rimesso agli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18)

L’art. 29, ai commi 15-18, introduce un incentivo “in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento”.

Trattasi di un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Al fine di poter godere dell’esonero il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro.

Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 1, comma 3 nn. 1-5, del D.P.R. n. 1403/1971 (assistenza degli invalidi, mutilati, ciechi, ecc.).

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19)

L’art. 29, comma 19, sostituisce l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 che reca la disciplina del “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

La disposizione introduce la c.d. “patente” a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il sistema della patente rappresenta un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.

La patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commesse. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.

Il sistema della patente sarà comunque operativo dal 1° ottobre p.v. e all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso in cui troverà posto una apposita sezione per la gestione informatizzata del documento.

Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30)

L’art. 30 del D.L. n. 19/2024 introduce, a far data dal 1° settembre 2024, importanti modifiche   all’art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000 recante la disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.

Inoltre, la disposizione, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, introduce nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili”. In particolare, si chiede all’Istituto di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all’INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti”. Sulla base di tale interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9)

L’art. 31, ai commi 1-9, prevede una implementazione degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l’assunzione di n. 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico, un aumento del contingente di personale dell’Arma di 50 unità.

Efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10)

L’art. 31, comma 10, stabilisce che, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, determinate somme che già sono destinate al bilancio dell’Ispettorato in forza di disposizioni vigenti “possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l’efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell’Ispettorato”.

Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11)

L’art. 31, comma 11, apporta alcune modifiche al sistema di incentivazione del personale ispettivo (c.d. fondo “Poletti”) eliminando il precedente limite complessivo di 13 milioni di euro da destinare alle misure incentivanti ed introducendo un limite individuale “del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”.

Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12)

L’art. 31, comma 12, abrogando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 149/2015, ripristina i ruoli ispettivi di INPS e INAIL e consente agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alla attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.


Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  INL: le novità previste nel Decreto Legge n. 19/2024.