Autoimprenditorialità giovanile e femminile

Min.Agricoltura: misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile. Concessione di mutui a tasso zero a micro, piccole e medie imprese. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentre e delle foreste ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2024, il Decreto 23 febbraio 2024 contenente le misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

Le agevolazioni si applicano:

  • alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell’allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attivita’ agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    • essere costituite da non piu’ di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
    • esercitare esclusivamente l’attivita’ agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
    • essere amministrate e condotte da un giovane di eta’ compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa’, essere composte, per oltre la meta’ delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta’ compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
    • essere gia’ subentrate, anche a titolo successorio, da non piu’ di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;
    • avere sede operativa nel territorio nazionale;
  • alle micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti ii, iii e v delpresente articolo da almeno due anni.

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Contributo aziende prodotti alternativi plastica

Min.Ambiente: contributo alle aziende che adottano prodotti alternativi alla plastica monouso.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2024, il Decreto 4 marzo 2024, con i criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del decretolegislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Oggetto, finalita’ e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorita’ ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

2. Il contributo e’ riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

3. All’attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate le risorse disponibili a legislazione vigente e iscritte, anche in conto residui, sul capitolo di bilancio 7093 PG01 dello stato di previsione del Ministero.

Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni

Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualita’ 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196

Fondo Nuove Competenze: in arrivo il bando

Sta per arrivare la terza edizione del bando relativo al Fondo Nuove Competenze. L’agevolazione favorisce la formazione dei lavoratori dipendenti

Il Fondo giunto alla sua 3° edizione, è nato per sostenere le imprese nella riqualificazione dei propri dipendenti per adeguare la produzione a nuove esigenze produttive e organizzative. Si prevede la pubblicazione nei prossimi mesi.
800 milioni in arrivo per il nuovo Fondo nuobe competenze 2024 e risposte alle  domande in sospeso entro aprile . Lo ha annunciato il Governo in risposta a  due Interrogazioni  a risposta immediata presentata dall’On. Nisini (LEGA) e dell’on Lupi  del  9  e 10 aprile 2024 sul fondo pubblico denominato Fondo Nuove competenze , nato  per sostenere le imprese nella riqualificazione dei propri dipendenti per adeguare la produzione a nuove esigenze produttive e organizzative.
Fondo nuove competenze
Il Fondo nuove competenze (Fnc) sostiene le imprese che hanno necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali e in caso di progetti di investimento strategico o di transizione industriale, e che necessitano a questo fine di formare nuove competenze per i propri lavoratori e lavoratrici.
Gli interventi del Fondo nuove competenze hanno ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari per datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza della formazione e agevola in questo modo l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro.
Il Fondo è nato nel 2020 per contrastare le restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19 che hanno coinvolto tutte le attività economiche, con danni ingenti all’economia e al mercato del lavoro.

COMPENDIO sul trattamento dei dati personali

COMPENDIO sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso piattaforme volte a mettere in contatto i pazienti con i professionisti sanitari accessibili via web e app. Garante Privacy.

Il presente compendio intende fornire delle preliminari indicazioni sul trattamento dei dati personali anche relativi alla salute effettuato attraverso piattaforme -utilizzabili tramite web e/o App- volte a facilitare la messa in contatto degli utenti con i professionisti sanitari, ivi compresi i Medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS).

In particolare, tali strumenti digitali offrono servizi di prenotazione di visite specialistiche e trattamenti diagnostici, consentendo all’utente di scegliere il professionista in base alla specializzazione e alla zona in cui opera e al professionista sanitario di gestire in modo più semplice (grazie alla tecnologia offerta) i rapporti con i propri pazienti, la propria agenda (prenotazione, cancellazione e spostamento degli appuntamenti), le televisite, laddove il servizio è offerto, nonché il pagamento delle prestazioni erogate.

Tali strumenti, in alcuni casi, consentono di inviare e archiviare documenti sanitari, anche al fine di condividerli con il professionista sanitario prima di un appuntamento o durante il rapporto di cura instaurato con lo stesso e ulteriori servizi a beneficio degli utenti, quale quello di visualizzazione dello storico degli appuntamenti e di ricevere via email informazioni sulla salute pubblica e comunicazioni promozionali sui servizi offerti.

Resta fermo che i proprietari e gestori delle piattaforme in esame non sono legittimati a trattare i dati sulla salute degli utenti per finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, che sono invece perseguibili esclusivamente da un professionista sanitario soggetto al segreto professionale, conformemente al diritto unionale e nazionale (art. 9, par. 2 lett. h) e par. 3 del Regolamento).

Pertanto, i proprietari e gestori delle piattaforme potranno effettuare solo i trattamenti strettamente necessari ad offrire servizi funzionali al rapporto medico paziente, quali quelli di natura amministrativa (es. pagamento delle prestazioni sanitarie) o tecnologica (es. gestione degli account e degli appuntamenti delle visite specialistiche).

COMPENDIO sul trattamento dei dati personali. piattaforme volte a mettere in contatto i pazienti con i professionisti sanitari
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Acrobat AI Assistant scrive riassunti

AI Assistant è un chatbot conversazionale profondamente integrato nel flusso di lavoro di Reader e Acrobat. Dato che il PDF è ormai un formato universale (oltre 3.000 miliardi di file nel mondo), la novità di Adobe permette quindi di portare l’intelligenza artificiale generativa alle masse. L’assistente supporta anche documenti in altri formati, come Word e PowerPoint.

L’azienda californiana ha elencato cinque funzionalità principali. AI Assistant può rispondere alle domande dell’utente o suggerire domande in base al contenuto di documenti, creare riassunti di lunghi documenti in un formato facile da leggere, generare citazioni alle fonti, aggiungere link per trovare le informazioni e formattare il testo per email, presentazioni e blog.

L’abbonamento parte da 4,99 dollari/mese (il costo potrebbe cambiare dopo il 5 giugno). È disponibile anche nella versione mobile beta di Reader (in inglese per una durata limitata) e può rispondere ai comandi vocali. Arriverà infine anche nelle estensioni per Google Chrome e Microsoft Edge.

Il video promozionale di Adobe (incorporato sopra) mostra l’Assistente AI che genera automaticamente un riepilogo di un documento sul pickleball, suddividendolo in aree tematiche chiave ed estraendo i fatti chiave. Bisogno di piu? Fai una domanda all’Assistente AI e lui tirerà fuori la risposta. (Pickleball, a quanto pare, è cresciuto del 158% nell’ultimo anno.)

Poiché l’Assistente AI è in grado di comprendere il linguaggio naturale, puoi chiedergli di trovare fatti specifici o riassumere determinate sezioni. Considerato quanto sia naturalmente imprecisa l’intelligenza artificiale generativa, ciò potrebbe farti riflettere. Tuttavia, l’intelligenza artificiale cita tutte le informazioni, rendendo semplice tornare al documento originale per verificare che i dati siano corretti.

I bit riepilogativi si collegano anche alla sezione pertinente nel PDF per una facile navigazione, anziché scorrere o effettuare ricerche. L’Assistente AI può formattare le informazioni da copiare e incollare, ad esempio, in report, e-mail o presentazioni.

Esistono alcune regole per utilizzare la versione beta di AI Assistant, in particolare funziona solo su file inferiori a 25 MB e inferiori a 120 pagine. Si spera che una volta fuori dalla beta sarà in grado di ordinare documenti più grandi.

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

I punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti. Min.Lavoro: i punti cardine della riforma del lavoro sportivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al decreto legislativo n. 36/2021, ha pubblicato un documento, realizzato in compartecipazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani, che riassume i punti cardine della riforma del lavoro sportivo (definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori).

Dal primo luglio scorso la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.


I PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

Si fornisce l’identikit del “lavoratore sportivo”, che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta, e si chiariscono le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

Si prevedono differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e a quello del dilettantismo, oltre a inserire disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

Le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi;

Si disciplina il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;

Si interviene sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.

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Pedagogisti ed educatori: in arrivo Albi

Pedagogisti ed educatori: in arrivo Albi e Ordine professionale. Il Senato ha approvato il disegno di legge che istituisce gli albi per le professioni in ambito educativo: pedagogista ed educatore.

E’ giunta ieri in Senato l’approvazione del disegno di legge  778 per l’istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti  ed educatori professionali socio-pedagogici. Il passaggio legislativo pone le basi per un’importante evoluzione professionale, delineando requisiti specifici per l’iscrizione e e l’istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l’iscrizioni saranno abilitanti.

Dopo l’approvazione definiva del Parlamento sono previsti  due decreti ministeriali  di attuazione . Vediamo nei paragrafi seguenti i primi dettagli sui requisiti di accesso e l’iter di attuazione della novità legislativa, e sul regime transitorio di prima applicazione .

1) Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti

Pedagogisti

La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata.

Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

  • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
  • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (87/S, LM-93);
  • Laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, secondo l’ordinamento precedente al D.M. 509/1999

2) Albi pedagogiti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri

I disegno di legge specifica inoltre che :

  • Per l’esercizio della professione  di pedagogista  e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’articolo 2 rilasciati da università italiane.
  • Per l’esercizio della professione  di educatore professionale sociopedagocico  e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.